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Novità & Aggiornamenti del CDS Per discutere e commentare le novità introdotte di volta in volta nel codice della strada.
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Vecchio 01/04/10, 21:16   #1
Simo
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predefinito Il codice della strada cambia per i motociclisti

Stavo leggendo il sito di motosprint (Per poter vedere il link devi essere Registrato) e mi sono imbattuto su questa notizia. Premetto non è di oggi quindi la escluderei da un eventuale pesce d'aprile

Ve la riporto pari pari

Quote:
L’estate scorsa la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n° 1720, riguardante alcune modifiche del Codice della Strada, che potrebbe sconvolgere il mondo dei motociclisti. Modificato dal Senato, è tornato alla Camera, che adesso dovrà riapprovarlo, per poi riconsegnarlo ai Senatori che, nel caso di consenso, lo daranno al Presidente della Repubblica per l’approvazione definitiva. Questo disegno di legge aggiunge all’obbligo dell’uso del casco anche l’obbligo di indossare abbigliamento tecnico quando si è su due ruote.
Per chi guida mezzi al di sopra gli 11 Kw, ovvero veicoli oltre i 125 cc, diventerebbe obbligatorio l'uso di giacca tecnica e guanti, oltre al casco integrale. E più si sale di Kw, più aumentano le protezioni. Con moto tra i 25 e i 52 Kw bisogna avere anche il paraschiena integrato nella giacca mentre, sopra i 52 Kw, c’è l’obbligo della tuta o di giacca con paraschiena e pantaloni tecnici con protezioni. Non viene mai fatto riferimento alle calzature (quindi uno potrebbe andare in giro con una CBR1000 in tuta di pelle e infradito!), ma quello che è certo è questo disegno sembra quanto mai esagerato. È giusto proteggere e tutelare gli utenti delle due ruote, ma ve lo immaginate un avvocato romano, in agosto, con la sua GS in tuta di pelle e 24 ore in moto verso l’ufficio?
A seguire trovate l’Art. 171 che dovrebbe introdurre queste nuove norme. Voi che ne pensate?
Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote)
1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco intergrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

Che ne pensate?
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