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TUNING & PERSONALIZZAZIONI Il Tuning e la Personalizzazione della propria Errina.
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Vecchio 31/03/11, 14:52   #1
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Saaalve.
Allora, sono intenzionato a prendere un kit xenon per la mia er-6f perchè la uso spesso di notte, ogni tanto prendo anche la pioggia e non è bello non vederci un accidente...

Ho fondamentalmente due dubbi:

1) che gradazione è meglio? Ho letto il topic e c'è chi consiglia 4300, chi 5000, chi 6000... oltre 6000 no perchè troppo blu, fin la ci sono arrivato
2) stabilito che il faro diventa irregolare, c'è chi dice che rischio una multa di 80-300 euro, e altri che dicono 300-1300 più ritiro carta circolazione... nel primo caso posso rischiare, nel secondo diventa decisamente più brutta... che mi dite?
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Vecchio 31/03/11, 15:17   #2
crazyhead
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1) prendi senza dubbio la 5000K che e' quella piu' bianca e quindi con maggiore efficienza. Massimo la 6000 ma non di piu' e non di meno di 5000K.

2) Siamo sempre alle solite, come detto piu' volte in questo topic ed in altri riguardanti il CdS, le norme sono spesso fumose ed ambigue, per cui una risposta che sia definitiva non esiste.
Dipende dall'interpretazione che da' l'agente operante.
So' che e' una stortura perche' la legge e' uguale per tutti (forse) ma come succede anche in sede di ricorsi, medesimo ricorso a due giudici diversi, uno viene accettato e l'altro no.
Premesso tutto cio' vediamo cosa dice il CdS nell'articolo 72 :

Spoiler

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti. 2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1)
2 ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
3 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3 ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto .
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.


Per quanto riguarda i fari allo xeno, quindi, ricadremmo nel caso dei dispositivi di equipaggiamento che non comportano aggiornamento del libretto di circolazione, e la cui sostituzione comporterebbe una sanzione amministrativa di 80€.

Pero'.... se andiamo a leggere l'art.78 CdS...

Spoiler
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Che prevede appunto una sanzione di 398€ piu' il ritiro del libretto e relativo invio alla MCTC per la revisione straordinaria.

Quindi come puoi vedere se l'agente si limita ad applicare il 72, sono 80 euro e ti passa la paura, se trovi quell'altro che vuol applicare il 78, ti fa' 398 euro ed il ritiro del libretto e successiva revisione (il veicolo ovviamente dovra' rimanere fermo fino a quella data).

Nell'uno e nell'altro caso chi opera non sbaglia mai.
Se parliamo invece di opportunita' del 78 o meno, possiamo sicuramente dire che l'infrazione e' un peccato veniale perche' sicuramente la sostituzione non comporta problemi alla sicurezza del veicolo.
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Vecchio 31/03/11, 15:43   #3
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predefinito Re: Faro allo Xeno

Quote:
Originariamente inviata da crazyhead Visualizza il messaggio
l'infrazione e' un peccato veniale perche' sicuramente la sostituzione non comporta problemi alla sicurezza del veicolo.
e se l'accecamento causa un incidente stradale?
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Vecchio 31/03/11, 15:46   #4
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dove sta scritto che un faro allo xeno deve accecare per forza?
Io ad esempio dopo averlo montato e conscio della maggiore luminosita' e differenza del fascio luminoso ho provveduto ad abbassarlo.
Ora forse e' anche troppo basso rispetto all'ottimale, ma preferisco non abbagliare e comunque avere una migliore visibilita'.
Pensavo fosse scontato per tutti farlo.
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Vecchio 01/04/11, 00:50   #5
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Ah, bene, anche l'assicurazione adesso

Vabbè, ci rinuncio e pace, non posso rischiare di dover pagare migliaia di euro se succede qualcosa solo perchè il pulotto di turno potrebbe decidere di fare lo scassaballe.

Leggi idiote da repubblica delle banane
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Vecchio 31/03/11, 15:51   #6
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la stessa cosa che ho fatto io..!!
P.S. Crazy la centralina che ho fatto cambiare l'ultima volta adesso funziona perfettamente
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Vecchio 31/03/11, 15:58   #7
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Vecchio 31/03/11, 18:23   #8
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predefinito Re: Faro allo Xeno

e che ne so dove sta scritto, io al massimo le multe le prendo

Quote:
Da Quattroruote aprile 2008, pag. 10:
Come molti altri componenti dell'auto, anche i proiettori e le lampade sono omologati. Ciò significa che, prima di essere messi in commercio o montati su un nuovo modello, devono essere sottoposti a prove che verifichino la rispondenza del dispositivo alle norme vigenti. I regolamenti europei, in particolare prevedono che l'illuminazione prodotta da un faro -equipaggiato con la lampada per il quale è stato progettato- venga misurata in numerosi punti. Tale illuminazione deve essere superiore ai valori minimi prescritti, per garantire un'adeguata visibilità, ma anche per non superare certe soglie in alcune zone, per evitare lìabbagliamento di chi rocede in senso contrario.
Se si sostituiscela lampada originale alogena montando nei proiettori di serie un kit di trasformazione allo xeno, l'omologazione decade e, pertanto, si è passibili di una sanzione di € 370, del ritiro della carta di circolazione e dell'obbligo di ripristinare la vettura nelle condizioni originali, nonchè di sottoporla a "visita di prova" presso una sede provinciale del Ministero dei Trasporti. Inoltre, in caso d'incidente la compagnia di assicurazione potrebbe rivalersisull'assicurato per le somme pafate a terzi a titolo di risarcimento, in quanto l'auto non rispetta i requisiti di legge.
A prescindere dalle conseguenze legali, va poi sottolineato che l'adozione di un kit allo xeno costituito dalle sole lampade con gli adattatori e le centraline di alimentazione comporta l'emissione di un fascio luminoso certo più intenso di quello prodotto dalle lampade alogene, ma estremamente disomogeneo e fonte di sicuro abbagliamento nei confronti degli altri utenti della strada (sono stati misurati valori anche cento volte superiori ai limiti ammessi dalle norme).
Se si desidera migliorare l'illuminazione dei propri fari, si possono utilizzare lampade alogene ad alte prestazioni, purchè omologate (lo sono quelle offerte dai maggiori produttori, quali philips, osram, general electric), oppure montare kit xeno completi omologati, che comprendono i proiettori con lampade a scarica in gas, il correttore automatico d'orientamento dei fari e i lavaproiettori, come richiesto dalle normative vigenti.
Quote:
cerca con google:
gazzetta ufficiale comunità europea
vai al sito
cerca pubblicazioni maggio 2007
apri la Legge 137

estratto:
6.2.6.2. D i s p o s i t i v o p e r r e g o l a r e l ’ i n c l i n a z i o n e d e i p r o i e t t o r i
6.2.6.2.1. Se è necessario per soddisfare le prescrizioni dei punti 6.2.6.1.1 e 6.2.6.1.2, il dispositivo per
regolare l’inclinazione del fascio anabbagliante deve essere automatico.
6.2.6.2.2. I dispositivi di regolazione manuale, di tipo continuo o non continuo, sono tuttavia ammessi,
purché essi abbiano una posizione di stasi nella quale i proiettori possono essere regolati
nell’inclinazione iniziale indicata al punto 6.2.6.1.1 per mezzo delle normali viti di regolazione
o di sistemi analoghi
6.2.9. Altre prescrizioni
Le prescrizioni del punto 5.5.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti.
L’installazione di proiettori anabbaglianti muniti di sorgente luminosa con un flusso luminoso
obiettivo superiore a 2 000 lumen è ammessa unicamente se insieme a tali proiettori anabbaglianti
sono installati dispositivi per la pulizia degli stessi, conformemente al regolamento
n. 45 (1). Inoltre, riguardo all’inclinazione verticale, le disposizioni del punto 6.2.6.2.2 non si
applicano.
Per poter vedere il link devi essere Registrato
Per una moto è difficile prevedere l'orientamento del fascio luminoso, sia per il beccheggio che per il rollio, quindi, sebbene non obbligatorio, a mio parere è quasi obbligatorio un sistema di livellamento, diversamente a quanto può essere per un camion.
Non so poi come viene effettivamente applicata... forse non viene nemmeno applicata
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Vecchio 31/03/11, 20:02   #9
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Scusami Phos, ma il primo articolo che hai postato che mi starebbe a significare?
Forse una conferma a quanto abbiamo precedentemente detto?

Con il prezioso (e tecnico) aiuto di Enzocycle abbiamo :
1) trovato le normative Europee che regolano i dispositivi luminosi (normativa recepita) ;
2) trovato i due articoli del CdS che parlano di tali dispositivi ;
3) evidenziato le ambiguita' dei due articoli (72 e 78) e discusse le relative applicazioni da parte degli operatori di Polizia ;
4) diversi post addietro evidenziato che in caso di incidente, l'assicurazione potrebbe rivalersi sul proprietario del veicolo sul quale sono installate queste lampade allo xeno.

Poi il post piu' indietro avevo scritto " dove sta scritto che un faro allo xeno deve accecare per forza? ". Intendevo che se regolato empiricamente non e' detto che abbagli lo stesso, tant'e' che chi e' uscito in moto insieme a me non ha mai detto che il fascio dava fastidio, infatti, e mi ripeto, l'ho regolato di proposito piu' basso di com'era in origine appunto per non dar fastidio a chi mi incrocia o mi precede.
Poi se prendo un dosso o accelero di piu' e la moto nel sedersi si alza un po' (col relativo fascio), non daro' certo piu' fastidio di quelle auto che hanno i fanali storti facendoli puntare giusto negli occhi di chi li precede.

Se reputate tutti piu' utile mettere nel post di apertura di questo topic un sunto delle normative, degli articoli del CdS con relative sanzioni ecc., posso anche approntarlo, cosi' che chiunque faccia le stesse domande lo posso rimandare a leggersi il primo post.
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Vecchio 01/04/11, 11:47   #10
enzocycle
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predefinito Re: Faro allo Xeno

Riprendendo quanto scritto da Phos bisogna ricordare che le due normative di omologazione sono differenti proprio in quanto sono differenti i sistemi utilizzati per produrre luce.
Nel primo caso (lampadina ad incandescenza ancorchè alogena) la luce viene prodotta mediante un filamento di tungsteno portato all'incandescenza formando così una fonte luminosa che può essere definita puntiforme e che viene posizionata nel fuoco della parabola creando un fascio luminoso uniforme.
Nel caso delle lampade a scarica di gas, la luce viene creata mediante una scarica elettrica in ambiente di gas rarefatto (lo xeno che forma luce bianca) ma la sorgente stessa non può più venire definita puntiforme i quanto la produzione di luce riguarda tutto il gas all'interno dell'ampolla. Per correggere questa "stortura" i fari per lampade a scarica di gas sono muniti di apposite lenti (di solito polielissoidali) che riducono il fascio luminoso riflesso dalla parabola ad un fascio uniforme e direzionabile.
I dispositivi per il livellamento solitamente agiscono su queste lenti per evitare la dispersione del fascio luminoso in direzioni non volute (p. es. evitando l'abbagliamento laterale).
__________________
Ciò che la gente chiama destino è, per lo più, soltanto l’insieme delle sciocchezze che essa commette.
Arthur Schopenhauer

Beato chi sa ridere di se stesso, perché non finirà mai di divertirsi

Sant’Agostino


8° Raduno Nazionale - 5 - 6 - 7 luglio 2013 Pianoro (BO)
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