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Vecchio 08/10/10, 20:15   #10
luzer
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predefinito Re: Autovelox mobili - nuovo CdS (2010) - devono essere segnalati con cartello mobile?

ti riporto quello che è il codice della strada all'articolo 142(che per intenderci è quello che si occupa precisamente dei limiti di velocità sulle varie tipologie di strade) al comma 6bis:

" Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno."

Direi che più chiaro di così si muore, cmq per precisione ti riporto anche quelli che sono il relativo articolo del regolamento di attuazione del codice della strada e si tratta dell'articolo 343:

Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità.

1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.


Per qualsiasi altra informazione o dubbio resto comunque sempre a disposizione

P.S.: piccola precisazione sull'affermazione di Fabiulus, personalmente posso essere d'accordo con te se mi dici che il CDS italiano è abbastanza incasinato, infatti parliamo sempre di 240 articoli, ma non mi sembra il caso di definirlo fumo negli occhi in quanto, in fondo in fondo, direi che è anche abbastanza chiaro e completo ed è quello che serve a noi italiani che per indole non siamo assolutamente portati a rispettare quella che è la legislazione, altrimenti come detto non ci servirebbero oltre 200 articoli che spulcino per filo e per segno ogni minima possibilità o situazione ma basterebbe un codice di massimo 100 articoli, come del resto è nel resto d'europa, ma questa resta comunque una mia opinione
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Ultima modifica di luzer; 08/10/10 a 20:19
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