Discussione: Foglio rosa
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Vecchio 13/05/10, 19:19   #30
crazyhead
Antani
 
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predefinito Re: Foglio rosa

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Originariamente inviata da Pollon Visualizza il messaggio
a parte il non frequentare strade affollate (ed autostrade e tangenziali sono automaticamente considerate tali, le opinioni personali qui contano ben poco), il foglio rosa viene concesso al candidato al fine di ESERCITARSI e nel caso quindi si venga fermati dalla polizia ad una distanza tale dalla residenza da non poter dimostrare di trovarsi là solo per esercitarsi, si potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa. Fin qui, sappiamo che la sanzione è poco più di 70 euro, niente di grave finchè non capitano incidenti...
Scusami ma se io abito a Napoli e vado per fatti miei a Milano con l'aereo a trovare un mio amico, ad esempio Simo il quale mi chiede se voglio esercitarmi alla guida secondo il tuo ragionamento sarei in contravvenzione? Oltretutto l'art.122 CdS che riporto piu' giu pari pari non mi limita nello spazio e neanche nel tempo, per cui se percorro da Napoli strade poco trafficate ed arrivo magari a Roma nessuno puo' dirmi niente.

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In caso di incidente con foglio rosa si potrebbe arrivare addirittura ad una denuncia per guida senza patente e nel processo, essendo come sappiamo la legge molto vaga, il giudice si baserà prevalentemente su sentenze già emesse condannando cioè il motociclista con foglio rosa.
Guida senza patente??? Ma io sono autorizzato a condurre il veicolo per il quale mi e' stato rilasciato il foglio rosa. Se faccio un incidente in una strada trafficatissima ed interviene una forza di Polizia allora posso solo prendermi il verbale del 122 che prevede una sanzione di 78 euro e basta. Poi l'assicurazione ovviamente potrebbe farmi il qlo, ma in questo non c'entra la guida senza patente.

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Paradossalmente, io vivo in provincia di como e mi ero iscritta ad una scuola guida in provincia di Milano. Secondo l' istruttore, guidando fuori dalla mia provincia di residenza, anche se solo per esercitarmi con lui, avrei potuto incappare in qualche problema.
Certo, da istruttori si scuola guida che fanno fermare i candidati durante le prove in seconda fila o fanno fare le inversioni ad U in corrispondenza di intersezione mi aspetto questo ed altro....

Vi riporto l'articolo

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Art. 122. Esercitazioni di guida. 1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.
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