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Vecchio 22/09/09, 21:37   #14
Urano
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predefinito Re: Alta visibilità

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Originariamente inviata da crazyhead Visualizza il messaggio
Per chi vuol leggere la normativa :
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bravissimo crazy!

ora analizziamo la cosa:
nell'articolo 72 si dice che gli autoveicoli e motoveicoli devono avere certi apparati.
amen.
non mi sembra ci sia altro di rilevante.

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qui entriamo un po' più nell'argomento.
in particolare si dice:
"p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di
scorta tecnica."


ovvero rimanda al 177 per i lampeggianti blu, che tutti sappiamo essere rigidamente regolamentati, poi dice cosa sono i lampeggianti gialli, e dove devono essere montati.
ovviamente questo non significa assolutamente che non possano essere montati altrove, nè l'articolo stesso fa riferimento a divieti o a sanzioni, come invece fa il predetto articolo 177 in riferimento alle luci blu:

"L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio,
[...]
Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .


quindi, le luci blu, assolutamente no al di fuori dei casi elencati perchè altrimenti multa.
delle luci gialle si dice solo che devono averle i mezzi d'opera, non che chi non è un mezzo d'opera e le usa commette un illecito.


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qui nasce il primo problema della cosa (e non mi ero accorto della postilla....)
si spiega come devono essere usate le varie luci e poi in fondo si dice:

E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151,
[...]
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .


quindi, da questa frasetta si dedurrebbe che:
-qualunque luce lampeggiante che non sia blu o gialla è fuorilegge.
-chiunque abbia fonti luminose diverse da quelle elencate nell'art. 151 paga da 38 a 155 euro.

ora, la cosa è interpretabile in due modi:
a) la luce gialla E' una fonte luminosa elencata nell'art. 151, nè come dicevo nell'art.151 si dice che siano ad uso esclusivo dei mezzi d'opera o che siano vietate per altre categorie.
b) 'sti caXXi, devi pagare la multa.


a latere di ciò faccio comunque notare che a questo punto i vari lampeggianti bianchi, rossi e verdi non dovrebbero essere vendibili.
ricordo anche comunque che c'è una direttiva comunitaria che dice che i lampeggianti gialli devono essere sostituiti dai rossi, ma vabbè...

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qui nasce il secondo problema.
ovvero:
"I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72,"[...]

e ricordo che tra i dispositivi d'equipaggiamento indicati nell'art. 72 c'è anche "1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;"


inoltre, prosegue il 78:

Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



e questo incasina non poco la cosa, visto che dubito che nel certificato di omologazione kawasaki ci abbia messo un lampeggiante giallo sotto il puntale.
la cosa potrebbe essere aggirabile rendendo il lampeggiante "non fisso", ovvero col classico aggancio a calamita.
questo non configurerebbe la "modifica" della moto, ma solo l'adozione di una segnalazione luminosa opinabile...

avevo anche pensato alla faccenda delle "luci d'ingombro", perchè se il fatto della luce lampeggiante offre un ulteriore spunto di contestazione, se la luce è fissa si potrebbe configurare come luce d'ingombro, il cui utilizzo non è legato ad alcuna categoria particolare (come ha insegnato la volvo v40) ma resta il fatto della modifica dei dispositivi presenti nel ceritficato di omologazione.
d'altra parte, a questo punto, una lettura particolarmente severa del codice potrebbe arrivare a contestare anche i nastri rifrlettenti che ho applicato, visto che anche questi fanno parte dell'art 151:

"p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;"


e come abbiamo visto l'applicazione dei nastri configurerebbe una modifica di quanto appunto elencato nel 151, cosa che andrebbe contro il 78 rendendo necessario il passaggio in motorizzazione.

la conclusione è:
siamo sulla lama del rasoio.
leggendola alla cattiva non possiamo neppure mettere i nastri sui cerchi.
leggendola alla buona un utilizzo di un lampeggiante giallo, non montato in maniera fissa, potrebbe offrire molti appigli di ricorso in caso di contestazione.

tutto sta a questo punto nel modo in cui viene capito l'uso accorto del lampeggiante da una eventuale pattuglia: certo se lo usassi di giorno per farmi largo al semaforo ci sarebbe poco da discutere, ma se una pattuglia mi fermasse di sera con la nebbia, dite che mi darebbe torto?

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